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Allegato 2

Allegato 2: Novità introdotte dalla L71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo

La Legge prevede tra le maggiori novità:

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE (Art. 5): salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Le agenzie educative Scuola famiglia sono chiamate a prendere in carico la situazione con azioni educative condivise.

AMMONIMENTO (Art. 7): fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli artt. 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 (Trattamento illecito di dati) del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

L’ammonimento è ispirato ad un diritto mite, comunque con funzione di responsabilizzazione del minore, per evitare in prima istanza il processo penale che è foriero di grande sofferenza.

Si tratta di un percorso (mutuato dalla disciplina dello stalking) che può essere attivato prima della proposizione di querela o di denuncia:

  • il soggetto offeso rappresenta l’accaduto all’autorità di pubblica sicurezza chiedendo contestualmente al questore l’ammonimento nei confronti dell’autore
  • il questore, sentite le persone informate dei fatti, convoca il cyberbullo, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; l’ammonimento è orale ma viene redatto un verbale rilasciato sia alla vittima sia all’autore ed avrà efficacia sino al compimento della maggiore età.

La funzione dell’ammonimento è preventiva e cautelare affinché gli atti perseguiti non vengano più ripetuti. Non sono però previste misure conseguenti alla violazione delle prescrizioni impartite con l’ammonimento.

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo avverso il quale si può procedere:

  • entro 30 giorni dalla data della sua notificazione con ricorso al Prefetto
  • entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa con ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente

ISTANZA PER L’OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL BLOCCO (Art. 2): il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive.

Naturalmente se il minore non ha compiuto i 14 anni agiscono i genitori. Le misure previste sono a tutela della dignità del minore.

La figura del Garante è una forma di tutela rafforzata. Tra l’altro il Garante italiano ha adottato un provvedimento di accoglimento di richieste di rimozione dei collegamenti lesivi di diritti. Tale provvedimento obbliga i gestori dei motori di ricerca ad eliminare ogni contenuto indesiderato pubblicato da altri che ci riguarda. (È possibile per esempio promuovere una istanza di rimozione dei link direttamente a Google).

Questa forma di tutela può essere utilizzata anche per porre rimedio alla diffusione di immagini a contenuto erotico (sexting) diffuse inconsapevolmente dallo stesso minore.

Sulla stessa linea si poneva il GDPR all’art. 17 (Diritto all’oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione permanente dei dati personali che lo riguardano.