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Aspetti giuridici

Aspetti giuridici

C’è generalmente poca consapevolezza del fatto che gli aspetti giuridici connessi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono molto rilevanti: alcune condotte possono costituire fattispecie di reato e comportano responsabilità penale e responsabilità civile a carico delle diverse agenzie educative: famiglia e scuola.

La L 71/2017 che per la prima volta definisce normativamente il cyberbullismo non introduce nuove figure di reato perché le condotte incriminanti sono già previste dal codice penale in specifiche fattispecie.

 

Comportamenti penalmente rilevanti

Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in casi di bullismo e cyberbullismo sono:

  • percosse (art. 581 c.p.)
  • lesione personale (art. 582 c.p.)
  • diffamazione (art. 595)
  • violenza privata (art. 610)
  • minaccia (art. 612)
  • danneggiamento (art. 635)
  • molestie o disturbo alle persone (art. 660)
  • atti persecutori, stalking (art. 612 bis c.p.)
  • pornografia minorile (art. 600 ter comma III c.p.)
  • detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)
  • morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.)
  • istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

 

Tipologie di Cyberbullismo

Considerando i comportamenti adottati dai cyberbulli si riscontrano le seguenti classificazioni:

– Flaming (deriva dal termine inglese flame che significa “fiamma”): consiste in messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum;

– Harassment (molestie): invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico;

– Denigration (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie;

– Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d’identità): l’aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all’account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l’immagine e la reputazione della vittima;

– Exclusion (esclusione): consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l’obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;

– Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online): si intendono minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica;

– Outing (confessione pubblica di un fatto o un’esperienza personale) e trickering (Inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze;

– Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;

– Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

 

Responsabilità

Il Bullismo e il Cyberbullismo possono costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale (per sanzionare un reato) e l'altro civile (per risarcire il danno).

 

CULPA DEL BULLO MINORE

Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) si ha quando:

  • il minore ha compiuto 14 anni;
  • è in grado di intendere e volere (tale non è per esempio un ragazzo con degli handicap psichici)

Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere sui genitori e sulla scuola.

 

CULPA IN VIGILANDO ED EDUCANDO DEI GENITORI (Art. 2048 del codice civile)

I genitori devono esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati. La ‘culpa in educando e vigilando’ è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili del danno causato dal figlio.

In caso di genitori separati il regime considerato normale è quello dell’affidamento condiviso della prole, principio che comporta la condivisione anche della responsabilità genitoriale. La responsabilità civile è anche del genitore non convivente.

Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

 

CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA (Art. 2048 del codice civile)

  • Responsabilità civile dei docenti

Nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.

A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

L’Art. 28 della Costituzione disciplina il sistema delle responsabilità giuridiche del personale docente.

La responsabilità giuridica delle scuole trova specifica indicazione nella legge 312 del 1980.

  • Responsabilità civile del Dirigente Scolastico

La responsabilità civile del Dirigente Scolastico deriva dall’art 2043 del codice civile quando verrà provata la mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all’interno della scuola.

  • Responsabilità penale del Dirigente Scolastico e del personale scolastico 

È dovere del Dirigente Scolastico, considerato Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 del codice penale, comunicare all’Autorità Giudiziaria il verificarsi di episodi di bullismo e/o cyberbullismo che configurano reati perseguibili d’ufficio.

(Responsabilità omissiva propria art. 361 c.p., responsabilità omissiva impropria per effetto di violazione dell’obbligo di garanzia rispetto alle vittime degli atti di sopraffazione e di prevaricazione).